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Obbligo di pagamento del mantenimento dei figli

Obbligo di pagamento del mantenimento dei figli disposto da Giudice fino a nuova pronuncia in sede di modifica delle condizioni di divorzio

Con la sentenza n. 17689 del 2 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile ha ribadito che il genitore obbligato a versare il mantenimento per i figli, può sospendere il pagamento sono se deposita una richiesta di modifica delle condizioni di separazione o divorzio e la sospensione viene decretata dal Giudice adito.

Nel caso in cui il Tribunale per i minorenni modifichi l’affido del figlio minore e lo collochi presso il genitore obbligato al mantenimento, quest’ultimo non può semplicemente sospendere il pagamento per il semplice provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale dei minorenni, ma ha l’obbligo, ove volesse sospendere il pagamento, di farne richiesta al Giudice competente tramite il procedimento di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. 

Il caso di due coniugi

Il caso riguardava 2 coniugi con figlio minore. Nel corso del divorzio il Tribunale di Treviso, aveva collocato il minore presso la madre, con obbligo per il padre di un mantenimento pari ad €. 650,00 al mese. 

Per Obbligo di pagamento del mantenimento dei figli, successivamente i 2 coniugi, su iniziativa del PM, erano stati oggetto di procedimento finalizzato a verificare la loro potestà genitoriale. A seguito di tale procedimento il minore era stato affidato ai Servizi Sociali con collocamento presso il padre. 

La madre nel frattempo aveva iniziato una procedura esecutiva per il recupero delle somme non versate dal padre. 

Il padre proponeva opposizione al precetto dichiarando di aver interrotto il pagamento in quanto il minore era stato collocato presso di lui.  Nel frattempo interveniva un provvedimento da parte del Tribunale dei minorenni che sospendeva entrambi i genitori dall’esercizio della responsabilità genitoriale. 

L’opposizione al precetto veniva, quindi, respinta in quanto il titolo veniva ritenuto  valido anche ove il minore fosse, poi collocato dal genitore obbligato al pagamento, incombendo su quest’ultimo l’obbligo di attivare il procedimento previsto dall’art. 9 della legge sul divorzio.

Di uguale parere era la Corte d’Appello.

Presentato ricorso in Cassazione, la causa era rimessa in pubblica udienza per la rilevanza delle questioni trattate. 

La pronuncia della cassazione: Obbligo di pagamento del mantenimento dei figli

Anche la Cassazione ha respinto il ricorso ribadendo che i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni non esplicano alcun effetto sulle condizioni economiche statuite dal Giudice della separazione e del divorzio. 

Secondo la Cassazione, infatti, solo il Giudice della separazione e del divorzio, può tramite un’approfondita valutazione della nuova situazione createsi, stabilire chi sia obbligato a versare il mantenimento ed in che misura.

In mancanza, pertanto, dell’attivazione della specifica procedura di modifica delle condizioni di separazioni e divorzio, il genitore obbligato al mantenimento resta debitore dell’altro genitore ed il genitore creditore può azionare la procedura esecutiva.  

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